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Art.1
Costituzione
È costituita una Fondazione denominata Foedus “Cultura, Impresa, Solidarietà”, con sede in Roma.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito della disciplina generale in materia di Fondazioni disciplinata dal D.P.R. 361/2000 e dalle norme del Capo II Titoli II Libro I del Codice Civile ancora in vigore.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano sia in Italia che all’Estero.

Art.2
Struttura
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3
Scopi
La Fondazione si propone di promuovere e sviluppare la diffusione della cultura e della lingua italiana sia in quanto veicoli di valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale di cui l’Italia dispone sia in quanto strumenti di sostegno alle attività delle imprese, sia sul piano nazionale che internazionale.
La Fondazione intende inoltre favorire ed incentivare l’occupazione in campo nazionale e partecipare ad attività a favore della solidarietà e della cooperazione in campo internazionale.
A tal fine favorirà e sosterrà tutte quelle iniziative dirette a valorizzare e a far conoscere il nostro patrimonio culturale e la produzione artistica sia nelle espressioni nazionali che in quelle regionali, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza dei progressi compiuti dall’Italia in campo culturale, economico, scientifico e sociale.

Art.4
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
A. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
B. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
C. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
D. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
E. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
F. realizzare strutture quali ospedali, centri di accoglienza, case di riposo, asili etc volte al raggiungimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione;
G. sostenere ogni iniziativa, intrapresa dal mondo culturale, accademico, economico e politico, in linea con gli obiettivi  e gli scopi  della fondazione;
H. volgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei fini istituzionali;
I. proporre e promuovere la realizzazione di corsi di formazione professionale per l’avviamento al lavoro, l’aggiornamento e la qualificazione, finanziati da enti pubblici e/o privati;
L. promuovere convegni - studio sull’occupazione e sulla formazione, effettuare attività di ricerca sui fabbisogni formativi e ricerche di mercato in genere;
M. istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in Italia e all’Estero;
N. sviluppare programmi e attività in tutti i settori della realtà italiana  quali - in particolare - l’arte, la scienza, la tecnologia, l’economia, lo spettacolo ,il turismo e lo sport;
O. favorire e sostenere attività finalizzate al restauro del patrimonio artistico, librario e cinematografico anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione negli specifici settori;
P. favorire ed incentivare intese tra Università, Enti scientifici, culturali ed educativi ed il mondo delle Imprese;
Q. cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente, della cultura, della formazione, dello sviluppo industriale e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
• dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
• dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
• dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
• da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
• da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
• dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
• dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7
Esercizio finanziario
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, su proposta del Direttore Amministrativo, il Consiglio Generale può autorizzare l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Direttore Amministrativo, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; eventuali impegni assunti oltre gli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per la ricostituzione del patrimonio, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.8
Partecipanti Aderenti (o Aderenti)
Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Generale.
La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 9
Partecipanti Sostenitori (o Sostenitori)
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.

Art. 10
Prerogative dei Partecipanti
La qualifica di Aderente e Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli 16 e 23.

Art.11
Fondatori
Sono Fondatori, in considerazione dell’intervento alla costituzione e dell’impegno personale profuso nella fase fondativa, i Signori come nominati nell’atto di fondazione.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale stesso ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.

Art. 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio Generale decide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri l’esclusione dei Fondatori, ad eccezione dell’esclusione del Presidente, e a maggioranza assoluta quella degli Aderenti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira la Fondazione.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento;
- condanne penali.
Gli Aderenti, Sostenitori e Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art 13
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione
• il Consiglio Generale
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente
• il Segretario Generale
• il Direttore Amministrativo
• il Comitato Culturale e Scientifico
• il Collegio Sindacale
• l'Assemblea di Partecipazione
• l'Organo di Sorveglianza
Art. 14
Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell’art. 11.
La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Generale ha il compito di:
• nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16 co. 2;
• stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 11 possano divenire Aderenti, Sostenitori, Fondatori;
• procedere alla nomina dei Fondatori ;
• determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
• nominare il Presidente;
• approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
• approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
• deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
• deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
• nominare i membri del Collegio Sindacale;
• svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Art.15
Convocazione e quorum
Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio si riunisce almeno due  volte all’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno due terzi  dei Membri.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata,  da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.
Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
È consentito l’intervento al Consiglio Generale mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea.
Le decisioni del Consiglio Generale possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
In ogni caso con riferimento alle modificazioni dell’atto fondativo o alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione degli scopi della Fondazione o lo scioglimento dell’Ente o una rilevante modificazione dei diritti dei Fondatori o l’esclusione  dei Partecipanti o Fondatori oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di Fondatori che rappresentano almeno un terzo della composizione del Consiglio Generale, le decisioni di quest’ultimo debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.

Art.16
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, di cui due eletti dall’Assemblea degli Aderenti e Sostenitori, ed i restanti eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale, che  può sceglierli tra tutte le categorie di partecipanti.
Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può proporre la nomina fino ad altri sei  membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all’attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, sarà composto da un massimo di 12 membri.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca, su proposta del Presidente, da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
•  proporre al Consiglio Generale le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi,  nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
• predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
• deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
• nominare gli Aderenti e Sostenitori, di cui agli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
• proporre eventuali modifiche statutarie;
• nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale ed il Direttore Amministrativo, determinandone l’eventuale retribuzione e la qualifica del rapporto;
• svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Il Consiglio può delegare poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente della Fondazione.

Art.17
Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri,  telefonicamente o con lettera fax o e mail spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro.

Art.18
Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essi relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può nominare uno o più Vice Presidenti delegandone i singoli compiti; questi ultimi, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art.19
Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell’incarico.
Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività istituzionale della Fondazione.
In particolare, il Segretario Generale:
• provvede alla gestione della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
• dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20
Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell’incarico.
Il Direttore Amministrativo è responsabile operativo dell'attività amministrativa della Fondazione.
In particolare, il Direttore Amministrativo:
• provvede alla gestione  finanziaria e contabile della Fondazione;
• dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art.21
Comitato Culturale e Scientifico
Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, nomina un Comitato Culturale e Scientifico composto da un minimo di otto ad un massimo di 15 membri, tra cui viene eletto il Presidente, scelti fra qualificati esponenti del mondo culturale, scientifico accademico ed imprenditoriale nazionale ed internazionale avendo riguardo allo loro preparazione, competenza ed esperienza.
Il Presidente ed i membri del comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il Presidente del Comitato Scientifico può designare, d’intesa con il Presidente della Fondazione, uno o più rappresentanti a partecipare a missioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere gli scopi e gli obiettivi della Fondazione in Italia ed all’estero.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente della Fondazione o il consigliere espressamente delegato dal Presidente della Fondazione.
Il Comitato Culturale e Scientifico ha il compito di:
• esprimere il parere sul programma e le attività annuale della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
• formulare proposte relative all’attività di studio e ricerche della Fondazione;
• fornire pareri sulle questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
• proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative promozionali che ritiene opportune;
• nominare, su proposta del Presidente della Fondazione, i componenti della Commissione aggiudicatrice delle borse di studio;
• partecipare su invito e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Art.22
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio, su invito del Presidente della Fondazione, possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali, essi nominano la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.

Art.23
Assemblea di Partecipazione
L’Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti e dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.
All’Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a due membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno in rappresentanza degli Aderenti ed uno dei Sostenitori.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.
L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Art.24
Organo di Sorveglianza
Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio Generale, viene istituito l’Organo di Sorveglianza.
Esso è costituito da membri nominati dagli Enti Pubblici Territoriali partecipanti alla Fondazione ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Segretario Generale. Decorsi otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.
Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto od al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art.25
Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà Roma.

Art.26
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.27
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

   
   
 
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